Onorevoli Colleghi! - Il codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, punisce con pene particolarmente severe l'attentato alla vita, all'incolumità e alla libertà personale del Presidente della Repubblica (articolo 276) e dei Capi di Stati esteri (articolo 295), nonché l'attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280).
      Le pene previste appaiono palesemente sproporzionate rispetto a quelle stabilite dal titolo XII del libro II del medesimo codice per analoghe condotte poste in essere nei confronti di privati cittadini.
      Basti pensare che per l'attentato alla vita del Presidente della Repubblica - cui è equiparato, in virtù dei Patti lateranensi, il Sommo Pontefice - è prevista la pena dell'ergastolo anche nel caso in cui in concreto non sia derivata alla persona offesa alcuna lesione, mentre ad esempio per il tentato omicidio nei confronti di un privato cittadino è prevista la reclusione da sette a sedici anni (articolo 56 del codice penale) e per l'omicidio da ventuno a ventiquattro anni (articolo 575 del codice penale).
      La presente proposta di legge - che prevede l'abrogazione degli articoli 276, 280 e 295 del codice penale e la trasformazione delle fattispecie in essi contemplate in una specifica circostanza aggravante del delitto di omicidio previsto dall'articolo 575 - risponde all'esigenza di rimuovere tale situazione.

 

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